I dati sono da fornire il giorno prima dell'instaurazione del rapporto

Circolare del ministero del lavoro attua la Finanziaria sui tempi di invio dei dati al collocamento.

Anche l'assunzione di una colf come l'instaurazione di co.co.co. vanno comunicate al collocamento entro le ore 24 del giorno antecedente quello di effettiva costituzione del rapporto di lavoro. È quanto precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare diffusa ieri con le istruzioni operative all'anticipo delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro, previsto dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) dal 1° gennaio. Il nuovo adempimento interessa tutti i datori di lavoro (sia persone fisiche, che società, enti e p.a.), pubblici e privati, qualunque sia il settore produttivo in cui operano. Al via, inoltre, anche la nuova comunicazione di trasformazione dei rapporti di lavoro (termine: cinque giorni dall'evento), ma non per gli aspetti sanzionatori perché la Finanziaria ha ´dimenticato' di abrogare la norma che lega l'effettività di tali denuncie all'emanazione di un modello unificato.

La riforma

La Finanziaria 2007 ha introdotto alcune significative novità alla disciplina del collocamento e, in modo specifico, al sistema delle comunicazioni (o denuncie) obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti a fare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Le novità sono tutte entrate in vigore il 1° gennaio 2007, con riferimento cioè agli eventi (instaurazione ecc.) intervenuti a partire da tale data. La finalità, spiega il ministero del lavoro, è quella di monitorare e valutare le politiche del lavoro, ma anche quella di supportare le azioni a contrasto al lavoro non regolare. In tal modo, infatti, si cerca di evitare che, con la disponibilità di un termine di cinque giorni per effettuare la comunicazione di assunzione, le prestazioni di lavoro in nero possano venire sanate e normalizzate in casi estremi, come quello (ricorrente) dell'infortunio. Queste le principali novità:

• estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative;

• anticipazione del termine di comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diviene preventiva, estendendosi a tutti i settori l'obbligo già vigente per il settore dell'edilizia;

• ampliamento dell'obbligo di comunicazione a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro;

• rafforzamento della pluriefficacia della comunicazione ai centri per l'impiego rispetto agli obblighi complessivi in capo al datore di lavoro nei confronti delle altre p.a. e degli enti di previdenza;

• previsione dell'obbligatorietà dell'invio telematico delle comunicazioni, secondo modalità e tempi da stabilirsi con apposito provvedimento.

Comunicazione di assunzione

La nuova disciplina della comunicazione di assunzione si caratterizza per il nuovo termine e per l'estensione del campo di applicazione. Quanto ai soggetti obbligati, il ministero ricorda che l'obbligo ora (dal 1° gennaio 2007) sussiste in capo a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a dire qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica amministrazione, titolare del rapporto di lavoro. Tra i nuovi obbligati ci sono pure i datori di lavoro agricoli che, in precedenza (fino al 31 dicembre 2006), erano tenuti a effettuare la comunicazione di assunzione direttamente all'Inps. L'estensione del campo di applicazione non trova limite nemmeno nei confronti dei datori di lavoro operanti in questi settori per i quali vige una disciplina speciale del collocamento o sussistono disposizioni particolari per il reclutamento del personale. Pertanto, a titolo di esempio, il ministero cita i datori di lavoro pubblici, qualunque sia la modalità di assunzione (concorso, chiamata diretta, selezione da graduatorie pubbliche ecc.), individuando l'obbligato nel dirigente responsabile del procedimento di assunzione. Nel caso di tirocini, l'obbligo di comunicazione sussiste in capo al soggetto ospitante.

I termini

Relativamente ai nuovi tempi per effettuare la comunicazione, il ministero precisa che il termine ora scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. Il rispetto del termine deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa di trasmissione (anche fax). In caso di urgenza connessa a esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni, ma entro il giorno precedente il datore di lavoro deve comunque a trasmettere una prima informativa con la data di inizio prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Generalità che, precisa il ministero, devono riferirsi almeno al cognome e nome (o ragione sociale) e codice fiscale. La deroga (per esigenze produttive) comprende anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone, agli impianti e in tutti i casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche e organizzative. Il ministero, ancora, spiega che restano escluse dall'obbligo di comunicazione anticipata, le assunzioni effettuate a causa di ´forza maggiore', ovvero di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Per esempio, tali sono le ipotesi di eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni ecc.). Infine, il ministero precisa che qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui è stata data comunicazione preventiva non dovesse instaurarsi effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni seguenti.

Comunicazioni di variazioni

In linea di principio, le comunicazioni di variazioni non subiscono modifiche. Perché la Finanziaria ha dimenticato di abrogare la norma che lega l'entrata in vigore della disciplina (dettata dal dlgs n. 181/2000) all'emanazione del modello unificato. Tuttavia, sul piano logico e della ratio sottostante la manovra in Finanziaria, pur non essendo tecnicamente possibile (per gli effetti sanzionatori che vi sono connessi) imporre l'obbligo alle nuove comunicazioni di trasformazione, il ministero spiega che ´nulla impedisce che laddove sussistano le condizioni operative si possa avviare una pragmatica anticipazione dell'adempimento'.

Modulistica

Per tutte le tipologie di lavoro subordinato, la comunicazione di instaurazione può essere effettuata con il modello C/Ass già in uso. Mentre i datori di lavoro agricolo potranno continuare a utilizzare copia sella sezione matricola del registro d'impresa.

Denuncia Dna

Altra novità della riforma riguarda la denuncia nominativa assicurati, ossia l'obbligo a carico dei datori di lavoro e committenti (per i rapporti parasubordinati) di comunicare il codice fiscale del lavoratore assunto/cessato dal lavoro. Dal 1° gennaio 2007, l'adempimento può essere effettuato solo attraverso strumenti informatici ed è esteso ai datori di lavoro marittimi nei confronti dell'Ipsema.

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