Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria ha pronunciato una sentenza di rilievo riguardante la legittimità delle procedure di selezione nei concorsi pubblici. Con la decisione numero 927/2024, il TAR ha ribadito che convocare un numero limitato di candidati per partecipare ai concorsi pubblici è conforme alla legge vigente.
Nel caso in questione, il ricorrente aveva impugnato la sua esclusione dalla procedura concorsuale, sostenendo che l’ente avesse imposto restrizioni troppo severe sul numero dei partecipanti, violando così il bando di concorso.
La sentenza ha confermato che le amministrazioni pubbliche dispongono di ampio margine discrezionale nel definire i requisiti di accesso ai concorsi e i criteri di valutazione dei candidati. Ciò significa che le amministrazioni possono stabilire, in base alle loro esigenze organizzative e funzionali, quali titoli di studio, esperienze professionali o altre qualifiche siano necessari per partecipare a un concorso pubblico. Inoltre, hanno la facoltà di decidere come valutare i candidati, tramite prove scritte, orali, o valutazioni dei titoli.
Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Essa è soggetta a controllo solo in caso di evidenti irregolarità o abusi di potere. Un tribunale può intervenire solo se vi sono prove concrete che l’amministrazione ha agito in modo irregolare o abusato del suo potere, ad esempio favorendo indebitamente alcuni candidati o applicando i criteri in modo incoerente o ingiusto.
Uno degli aspetti più controversi sollevati dal ricorrente riguardava il numero di candidati ammessi alla prova scritta. Il bando di concorso stabiliva che solo un numero di candidati pari a dieci volte i posti disponibili avrebbe potuto partecipare alla prova scritta. Questo limite è stato fissato per garantire che la procedura concorsuale fosse gestibile ed efficiente, evitando un numero eccessivo di candidati nelle fasi successive.
Nel caso specifico, ciò significava che solo quaranta candidati avrebbero avuto accesso alla prova scritta, dato che i posti disponibili erano quattro. Il TAR ha giudicato questa limitazione ragionevole e conforme alla normativa vigente, citando precedenti decisioni del Consiglio di Stato che sostenevano l’utilizzo di tali sbarramenti per garantire l’efficienza delle procedure concorsuali. Tali decisioni affermano che è legittimo per le amministrazioni pubbliche fissare dei limiti al numero di candidati che avanzano alle fasi successive del concorso, purché questi limiti siano ragionevoli e giustificati da esigenze organizzative e funzionali.