Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 contenente le misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
La Legge entrerà in vigore il 25 agosto 2007.
Il provvedimento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e’ stato approvato, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati, in data 1° agosto 2007.
La prima, contenuta nell'art. 1, è una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che nel rispetto dei principi fondamentali della competenza statale e di quella regionale, contenenti norme di tutela e sicurezza per tutti i lavoratori indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro, con una particolare attenzione ai soggetti giovani, extracomunitari, in somministrazione e a progetto. Con la delega, da esercitare entro 9 mesi, dovrà essere rivisto l'apparato sanzionatorio finalizzato ad una maggiore corrispondenza tra sanzioni ed infrazioni. Viene confermata la procedura ex Decreto Legislativo 758/1994 e sono previste anche sanzioni di tipo interdittivo. Nella delega sono previste forme di coordinamento tra i vari organi di vigilanza, con particolare attenzione agli appalti e ai subappalti con valutazione della idoneità delle imprese, sopratutto sotto l'aspetto della sicurezza. E' previsto l'inserimento della materia della sicurezza del lavoro nei programmi scolastici.
a. obbligo del P.M. di riferire all'INAIL per l'eventuale costituzione di parte civile e per l'esercizio dell'azione di regresso in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose;
b. unico documento della sicurezza elaborato dal committente in caso di appalto o contratto d'opera;
c. affidamento del coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza, in via provvisoria, al presidente della provincia o suo assessore delegato; tutto questo in attesa di un D.P.C.M. che indichi in via definitiva l'organo;
d. sospensione dell'attività in qualunque settore in caso di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro, in materia di riposi giornalieri, settimanali e di superamento dell'orario settimanale e in caso di utilizzo di personale "in nero" (non risultante da scritture obbligatorie), in percentuale pari o superiore al 20%. La revoca del provvedimento è possibile, a seguito della regolarizzazione dei dipendenti "in nero", dell'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle contestate, pari ad 1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate. Tale sanzione aggiuntiva è prevista anche per il settore edile. I poteri di sospensione sono estesi al personale ispettivo delle A.S.L., limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
e. tesserino di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, in tutti i settori, a partire dal 1° settembre. La violazione dell'obbligo è punita allo stesso modo di quello già previsto per i cantieri edili;
f. riconoscimento del potere di diffida (ex. D.L.vo 124/2004) per il personale amministrativo degli Istituti Previdenziali;
g. adeguamento del valore economico nei contratti di appalto che tenga conto sia del costo del lavoro, rilevabile da periodiche tabelle ministeriali, che dei costi della sicurezza non comprimibili;
h. assunzione, da gennaio 2008, di 300 nuovi ispettori presso le Direzioni del Lavoro e adeguamento delle risorse economiche e finanziarie, finalizzate all'incremento dell'attività ispettiva.