Esaminate dal Cdm le linee guida in vista della scrittura di un disegno di legge delega per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro e il buon funzionamento del sistema di relazioni industriali. Per proclamare uno sciopero nei servizi pubblici essenziali sarà necessario consultare prima i lavoratori delle categorie interessate. E non è solo questo che è contenuto nelle linee guida esaminate dal Consiglio dei ministri che, a breve, saranno sottoposte alla consultazione delle parti sociali in vista della scrittura di un disegno di legge delega per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro e il buon funzionamento del sistema di relazioni industriali.
Obiettivo, ha spiegato il ministro Maurizio Sacconi nella conferenza stampa dopo il CDM, è quello di dare attuazione all’articolo 40 della Costituzione con l’intento di realizzare, in tutti i settori produttivi e con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali, un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati.
La riforma prenderà corpo attraverso un disegno di legge delega e decreti attuativi “da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sentite le parti sociali”.

Nel merito e solo in riferimento ai servizi pubblici essenziali, le linee guida introducono i seguenti principi e criteri direttivi:
– aggiornamento e revisione dei servizi essenziali con particolare riferimento ai servizi strumentali e ai servizi oggetto di esternalizzazioni;
– previsione dell’istituto del referendum consultivo preventivo obbligatorio tra i lavoratori delle categorie interessate in caso di proclamazione di sciopero e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore per avere piena conoscenza del grado di consenso e di partecipazione effettiva e quindi di funzionamento dei servizi;
– previsione dell’istituto dello sciopero virtuale: in caso di sciopero virtuale, e ferme restando le determinazioni della autonomia collettiva, le somme versate dalle parti potranno confluire in un apposito fondo con restituzione alle parti stesse in caso di raggiungimento dell’accordo sulla materia oggetto del conflitto.
– previsione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dall’effetto annuncio;
– una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori;
– una disciplina specifica per lo sciopero generale in funzione della tutela delle prestazioni indispensabili e della applicazione della regola della rarefazione;
– l’attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro (che prende il posto della Commissione di Garanzia) la quale potrà avvalersi, a questo fine e ferma restando l’esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
– un più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l’adozione della ordinanza di precettazione, nonché di un potenziamento della corretta informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa;
– l’applicazione delle sanzioni da parte dei prefetti e non più dei datori di lavoro in modo da renderle effettive;

Per gli ambiti diversi dai servizi pubblici essenziali le linee guida di Sacconi prevedono tre criteri:
– individuazione, in via prioritaria nei contratti e accordi collettivi, dell’obbligo del rispetto di forme e procedure per proclamazione dello sciopero con indicazione dei motivi, della durata e del preavviso minimo;
– divieto di forme di sciopero e di altre forme di protesta o astensione dal lavoro lesive dei diritti costituzionalmente tutelati della persona ovvero dirette a recare un danno irreversibile all’impresa;
– istituzione di un sistema di sanzioni, adeguate e proporzionate alla gravità della infrazione, che, nel caso di sanzioni comminate al soggetto proclamante o all’impresa che adotta comportamenti sleali, andrà ad alimentare il Fondo per l’occupazione (previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236).

Il complesso delle misure annunciate conferma il chiaro intento di introdurre ulteriori restrizioni al diritto di sciopero e alla libertà sindacale; intacca quindi uno dei diritti costituzionali dei lavoratori e della loro rappresentanza. Valuteremo l’iter ma – ora come ora – ci sembrano norme un po’ troppo restrittive.

Ufficio stampa

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