Le norme sul lavoro si riscrivono seguendo le indicazioni del Capo dello Stato. Quella legge che Napolitano il 31 marzo non ha firmato rinviandola alle Camere.
La maggioranza in Commissione mette a punto e approva una serie di modifiche che accolgono proprio le indicazioni di Napolitano, mentre il governo in Commissione viene battuto proprio su un suo emendamento.
A cambiare si comincia proprio dalla norma che ha suscitato le maggiori perplessità del Presidente della Repubblica, quella sull’arbitrato.
 
Ottiene subito un si l’emendamento della maggioranza che abolisce l’arbitrato sul licenziamento. Si modifica dunque l’articolo che prevede che già nel contratto di assunzione si possa stabilire, in caso di contrasti, che le parti si affidino ad un arbitrato.
Via libera anche ad un emendamento della Lega che mira ad una tutela verso i precari. La clausola compromissoria, infatti, potrà essere firmata solo dopo il periodo di prova o, se questo non c’è come spesso accade per i precari, dopo 30 giorni dalla firma del contratto.
Governo battuto invece sull’unico emendamento presentato, quello che prevede che i lavoratori impiegati sulle navi di Stato, in caso di danni da esposizione di amianto, abbiano il diritto al risarcimento del danno, ma che le responsabilità nei loro confronti siano limitate ai soli profili civili e non anche a quelli penali.

In pratica ora il provvedimento prevede:

DECRETO MINISTRO WELFARE. In assenza di un accordo tra le parti e trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per rendere operativa la clausola compromissoria in tema di arbitrato, il ministro del Lavoro “in via sperimentale” emanerà un decreto per individuare le modalità di attuazione delle disposizioni, tenuto conto del dei risultati del confronto tra le parti sociali.

PROCESSO LAVORO. Modifiche anche all’articolo 30 del ddl lavoro che esclude che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice debba tenere conto “delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione”. Resta invece il riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti. In oltre, cambia anche l’articolo 32 poiché si precisa che il termine per l’impugnazione del licenziamento decorre dalla comunicazione scritta.

CO.CO.CO. In caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, il datore di lavoro che abbia offerto, entro il 30 settembre 2008 la stipula di un contratto di lavoro subordinato e successivamente all’entrata in vigore della presente legge anche l’assuzione a tempo indeterminato è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.

Ufficio Stampa

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