Il 13 gennaio scorso è entrato in vigore il dpcm 226 del 5.11.2010, il Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 303 del 29-12-2010.
Si tratta delle norme attuative che prevedono un regime specifico di applicazione della riforma brunetta al personale dipendente dalla presidenza del consiglio dei ministri. L’art. 74 del d.lgs. 150/2009 recita infatti al comma 3 “Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalita’ di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita’ del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.”
Nel DPCM – quindi – oltre ad essere indicate le norme applicabili e le deroghe e limiti di applicabilita’ (all’art. 2) all’art. 3 viene definito l’autonomo comparto di contrattazione e le procedure contrattuali ponendo fine ad una serie di indiscrezioni e voci diverse circa la collocazione contrattuale della Medesima P.C.M.
Al comma 1 dell’art. 3 – Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale – viene definito: “L’ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

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