L’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 riguardante l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (art. 1, comma 47 della Legge n. 220/2010).

Gli incrementi di produttività fino a 6000 euro (ricordiamo che è stato innalzato a 40mila euro il limite di reddito per l’accesso al beneficio) del settore privato saranno sottoposti a tassazione agevolata del 10% se erogati in base ad accordi o contratti esclusivamente collettivi territoriali o aziendali, non necessariamente scritti, secondo il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.

In quest’ultimo caso, basta una dichiarazione del datore di lavoro nel CUD circa la correlazione delle somme ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e che queste siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro dovrà fornire prova su richiesta.

Godranno dell’agevolazione anche il lavoro straordinario, a tempo parziale, notturno e festivo, le indennità di turno o le maggiorazioni retributive legate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.


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