Il verbale di conciliazione non è valido se non è firmato contestualmente dal rappresentante sindacale e dal lavoratore.

La sentenza della Cassazione n. 3237 del 10 febbraio 2011 ha stabilito che in tema di sottoscrizione del verbale di conciliazione si deve rispettare l’iter previsto dall’articolo 411 del codice di procedura civile: le firme del lavoratore e del rappresentante sindacale devono essere apposte contestualmente. In mancanza del requisito della contestualità della sottoscrizione, dunque, può venire meno il riconoscimento della garanzia alla speciale funzione di supporto che viene riconosciuta dalla legge al sindacato coinvolto.




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