La legge n. 92 del 28 giugno 2012, la cosiddetta riforma Fornero, è stata pubblicata sul supplemento ordinario 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012. Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì 18 luglio.

LA RIFORMA DEL LAVORO IN BREVE
La riforma del lavoro, studiata dal governo Monti, è legge. La cosiddetta riforma Fornero cambierà, di fatto, le regole del mercato del lavoro nel nostro Paese; al fine di renderlo più moderno e funzionale. Cosa cambierà, dunque, con questa importante riforma voluta dal governo tecnico? Gli aspetti da analizzare sono numerosi.

Ingresso nel mondo del lavoro

Per favorire un approccio migliore tra i giovani ed il lavoro, cercando di limitare la fuga dei cervelli all’estero, è stato rafforzato il concetto di apprendistato. Si tratta a tutti gli effetti del canale d’ingresso principale all’avviamento professionale per tutti coloro che si trovano nella fascia d’età compresa tra i 15 e 29 anni. Per incentivare le imprese, è stato previsto un meccanismo di agevolazioni legato però alle effettive stabilizzazioni effettuate nel triennio precedente (almeno 50 per cento). Per comprendere quanto il governo punti su questa formula, basti pensare che il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati salirà da 1:1 a 3:2.
L’apprendistato sarà regolato da regole precise e inderogabili, che saranno decisi in sede di contrattazione collettiva. In generale, però, questa forma contrattuale non si potrà applicare a lavoratori al di fuori della fascia di età indicata, prevedrà sempre e comunque l’affiancamento di un tutor e l’obbligo di certificare la formazione, e infine non potrà durare più di cinque anni. Per chi non riesce a entrare come apprendista, continuerà ad esistere la strada dello stage, che, in ogni caso, non potrà più essere gratuito, bensì retribuito.

I nuovi contratti di lavoro
La revisione dei contratti rappresenta un capitolo molto importante. Il contratto a tempo indeterminato, nonostante tutto, viene considerato come una sorta di contratto unico, il cuore del mercato del lavoro cui tutte le aziende dovrebbero attenersi. Per questo il governo ha pensato di rendere meno conveniente il ricorso ad altre forme contrattuali, come quelle a termine, tanto amate dai datori di lavoro.
Il contratto a tempo determinato diventerà quindi più oneroso per l’impresa. Nello specifico è prevista una maggiorazione dell’1,4 per cento sugli attuali contributi, che serviranno a finanziare la nuova Assicurazione sociale per l’impiego. Questa spesa extra potrà essere recuperata solo nel caso che il contratto venga trasformato in assunzione a tempo indeterminato.
La disciplina che regola il determinato diventa comunque più rigida: non si potranno superare i trentasei mesi di termine e qualora dovesse accadere, in automatico il contratto diventerebbe a tempo indeterminato. Il primo contratto dovrà avere durata di un anno, e la pausa prima del rinnovo dovrà essere di venti giorni in caso di durata inferiore ai sei mesi e a trenta per un contratto di durata superiore.
Cambia anche il contratto a progetto. Dal contratto sparisce la clausola che consentiva al datore di lavoro il recesso prima della scadenza e anche in questo caso si avrà un aumento dell’aliquota contributiva della gestione separata Inps. La riforma Fornero prevede anche un giro di vite contro le false partite Iva, che spesso nascondo lavoro dipendente. Sarà considerata vera partita Iva solo quella che supera i 18 mila euro l’anno, se la collaborazione con la singola azienda non superi la durata di otto mesi in un anno e non rappresenti più dell’80 per cento delle entrate mensili.
Il governo ha introdotto l’obbligo per l’azienda di comunicazione amministrativa in occasione di ogni chiamata di lavoro (contratti di lavoro a chiamata, ndr), prevedendo multe fino a 2400 euro in caso di mancata dichiarazione. La procedura diventerà più snella, e per attivare il lavoro a chiamata basterà un sms alla Direzione provinciale del lavoro.

Licenziamenti ed ammortizzatori sociali
Molte le novità in merito alla flessibilità in uscita. Per le aziende in crisi, il licenziamento sarà meno difficile, anche se per tutti i lavoratori resterà comunque la possibilità di ricorso o, in ultima istanza, lo scudo dei nuovi ammortizzatori sociali. Resta non valido il licenziamento discriminatorio (di natura razziale, politica o sindacale del provvedimento). Le modifiche più importanti, introdotte dalla riforma, riguardano il licenziamento economico e disciplinare.

Licenziamento economico
Si tratta del licenziamento per oggettivi motivi economici. Prima di ricorrere al giudice, il lavoratore dovrà passare attraverso la conciliazione obbligatoria. Con la nuova versione dell’articolo 18, il giudice che accerti l’assenza del giustificato motivo oggettivo, non è più comunque tenuto a riconoscere il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro.
Pur annullando il licenziamento, infatti, il giudice dichiara comunque risolto il rapporto di lavoro ma riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità risarcitoria che varia tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione, oltre ai contributi previdenziali. L’importo deve anche tenere conto dell’anzianità del lavoratore, del numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, delle dimensioni dell’attività economica e delle iniziative assunte dal lavoratore per trovare lavoro.
La situazione cambia quando il giudice accerti che il licenziamento è “manifestamente infondato“, visto che in questo caso il dipendente avrà diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, oltre a un’indennità di importo non superiore alle dodici mensilità, e al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Il vero problema a questo punto viene dal concetto stesso di infondatezza.
I licenziamenti dovuti a motivi economici non per forza devono ricadono sotto la disciplina del giustificato motivo oggettivo: questo accade ad esempio se l’impresa intende licenziare almeno 5 lavoratori, caso in cui si applica la procedura di licenziamento collettivo disciplinata dalla legge 223/1991. In questo caso, eventuali vizi della comunicazione preventiva del provvedimento ai sindacati potranno essere sanati mediante accordo collettivo. Un punto a favore delle aziende.

Licenziamento disciplinare
Questo provvedimento dovrà sempre essere giustificato da una causa di significativa entità. Nel caso il giudice dovesse accertare la mancanza di tale giusta causa disciplinare, potrà decidere per il reintegro o per l’indennizzo (non superiore a dodici mensilità). Una grossa modifica arriva in merito ai ricorsi contro il licenziamento: le controversie che hanno ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti individuali e collettivi (ai quali si applica l’apparato sanzionatorio dell’articolo 18), viene infatti dedicata una corsia privilegiata sul piano processuale, per ridurre i tempi di giudizio. La decisione di quest’ultimo sarà poi impugnabile nei tre gradi di giudizio.
La grande novità in fatto di ammortizzatori sociali è l’Aspi, la nuova Assicurazione sociale per l’impiego, che dovrebbe partire dal 2013 e che comunque sostituirà a regime, nel 2017, l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione. L’Aspi verrà estesa a tutti i lavoratori in caso di disoccupazione involontaria, anche gli apprendisti e gli artisti. Sarà possibile trasformare l’Aspi in liquidazione per poter avviare un’impresa, e per chi non fosse tutelato dall’Aspi, ci sarà la mini Aspi.
Il sussidio avrà importo pari a 1.200 euro al mese, e una durata massima di dodici mesi per i lavoratori con meno di 55 anni, soglia che sale a diciotto mesi per quelli più anziani. Nel caso in cui il lavoratore dovesse rifiutare un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20 per cento rispetto all’indennità che percepisce perderà il sussidio. Un modo per evitare che il ricorso all’assicurazione sociale diventi uno stile di vita.
Nel periodo transitorio 2013-2016, il governo ha previsto la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, per garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Viene quindi fatta salva la possibilità del governo di disporre la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente.
TUTTE LE NOVITA’ NELLA TABELLA

 

Ammortizzatori sociali

Stanziamenti previsti pari a 1,8 miliardi di euro. La nuova ASPI (dal 2017) potrà essere anche incassata in un’unica soluzione ai fini di avviare un’attività autonoma. 

 

Apprendistato

Diventa la via ordinaria per l’ingresso nel mondo del lavoro con una durata minima di 6 mesi. Limite del 50% per aziende con meno di 10 lavoratori.

 

Articolo 18

Maggior flessibilità in uscita; il reintegro è stato reintrodotto (non automatico, deciderà il giudice, anche nei casi di licenziamento economico). La procedura di conciliazione non può essere bloccata in caso di malattia del lavoratore ma solo per gravidanza o infortunio.

 

Co.co.pro.

Salario base calcolato sulla media dei contratti collettivi.

 

Conciliazione obbligatoria

Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti.

 

Contratto a termine

Primo rapporto di 12 mesi (al massimo) con aliquota aggiuntiva pari all’1,4%.

 

Dimissioni in bianco

Il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero passa da 1 a 3 anni di vita del bambino. Nuove norme per contrastare il fenomeno.

 

Indennizzo per licenziamento disciplinare illegittimo

Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione (nel precedente testo la “finestra” era 15-27 mensilità).

 

Partita IVA

Considerate “vere” quelle che superano i 18 mila euro l’anno. Presunzione del carattere coordinato continuativo nei casi in cui si verifichino almeno 2 delle seguenti condizioni:

  • durata superiore a 8 mesi l’anno;
  • compenso oltre il 80% dei corrispettivi;
  • postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

 

Pubblico impiego

Delega per sostituire l’attuale art. 2 (Rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni)

 

Processo del lavoro

Rito sprint:

  • udienza entro 30 giorni;
  • ordinanza immediatamente esecutiva;
  • giudice unico in caso di opposizione;
  • deposito della sentenza entro 10 giorni;
  • reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni;
  • ricorso in Cassazione entro 60 giorni.

 

Tempo determinato

Durata massima di 36 mesi. In caso di riproposizione al lavoratore devono passare almeno 90 giorni (prima erano 20) oppure 60 nel caso di contratto inferiore o pari a 6 mesi.

 

Ticket gratuito

Ripristinato per disoccupati e familiari.


La segreteria

Di Admin