Ripristinato il diritto a Catania dove il Comune aveva negato le prerogative sindacali alla Confederazione USAE. Si chiude quindi con la giusta soddisfazione della confederazione una diatriba che la vedeva contrapposta al Comune di Catania,  arroccato su di una posizione inaccettabile per il sindacato, avendo lo stesso comune in più occasioni negato la fruizione di permessi sindacali ad alcuni dipendenti nella loro qualità di dirigenti sindacali.

Il giudice del lavoro con sentenza del 8.07.2013 ha condannato il Comune di Catania per condotta antisindacale.

IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

sciogliendo la riserva che precede, ha emesso il seguente

DECRETO EX ART.28 L. 300/70

… omissis… 

Alla luce di quanto premesso, sia pure in base alla cognizione sommaria tipica del rito ed impregiudicata l’eventuale fase di merito, appare evidente che l’odierna confederazione ricorrente risulti munita del requisito della rappresentatività e che pertanto risulti titolare di un monte ore permessi ex art* 11  CCNQ  7 agosto 1998 per le riunioni degli organismi direttivi statutari, che può essere utilizzato, dai dirigenti sindacali, che non siano in distacco o in aspettativa, anche nei comparti ove l’organizzazione non sia rappresentativa, in forma compensativa (secondo le modalità previste dalPart. 11 del CCNQ del 7.8.1998 e dell’art 5, comma quarto, del CCNQ del 18.12.2002, e successive modificazioni ed integrazioni).

Pertanto, rivelandosi illegittimo il comportamento tenuto dal Comune di Catania (perpetratosi con l’illegittimo diniego dei permessi, nonché con la unilaterale commutazione in ferie dei permessi già concessi), attesa l’infondatezza dei motivi posti a base dei provvedimenti in atti  (v. 1.8.2011, 19.4.2012, 3.6.2013), nonché concretamente lesivo degli interessi della Confederazione USAE, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M
ACCOGLIE la domanda e per l’effetto, visto l’art 28 St. lav. (1. 300t/1970):

I – DICHIARA ANTIS1NDACALE la condotta integrata dal Comune di Catania in relazione al diniego espresso in merito alia richiesta, di fruizione dei permessi sindacali retribuiti previsti dall’articolo 11 del CCNQ del 7.8.1998 per i dipendenti Antonino Agosta e Margherita Ricca, nella loro qualità di dirigenti degli organismi statutari, nonché in relazione alla commutazione in ferie dei permessi già concessi;

II – ORDINA al Comune di Catania di cessare la predetta condotta antisindacale, provvedendo, inoltre, alla restituzione delle giornate di ferie unilateralmente imputate al recupero dei permessi fruiti, nei limiti delia compensazione consentita dalla disciplina temporalmente applicabile;

III – CONDANNA il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, (…);

Si comunichi.

Cosi deciso, in Catania, il 8.7.2013

 

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