n vigore dal 25 giugno 2015 il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in materia di «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro», in attuazione della delega contenuta nella legge n. 183/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, S.O. n. 34.
Il decreto estende le tutele genitoriali per maternità e paternità, sebbene sancisca l’applicazione dei nuovi strumenti di tutela soltanto per l’anno 2015.
Le finalità delle misure del provvedimento sono quelle precipue di tutelare la maternità delle lavoratrici – ma in verità le norme guardano con attenzione anche alla tutela della paternità dei lavoratori – e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori (art. 1).

Norme valide solo per il 2015

L’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 80/2015 stabilisce che le norme dello stesso decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e con limitazione alle sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno, mentre l’eventuale estensione agli anni successivi rimane subordinata alla introduzione di norme che forniscano adeguate coperture finanziarie.

 

Peraltro la sperimentalità e la transitorietà delle disposizioni introdotte col decreto in argomento vengono chiaramente confermate dal quarto e ultimo comma dello stesso art. 26 in ragione del quale ove non entrino tempestivamente in vigore i provvedimenti che dovranno assicurare le coperture finanziarie, rese necessarie dalle innovazioni apportate dal quadro regolatorio riformato sui congedi e sulle tutele per la conciliazione vita-lavoro, dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a tutte le giornate di astensione riconosciute a decorrere dalla stessa data, le disposizioni normative modificate dagli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 del decreto legislativo n. 80/2015troveranno futura applicazione «nel testo vigente prima dell’entrata in vigore» del decreto delegato attuativo del Jobs Act.

 

Va rilevato, peraltro, che il Ministero del Lavoro con proprio comunicato stampa del 23 giugno 2015 ha inteso precisare che le misure previste dal decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, “diverranno strutturali una volta approvato in via definitiva il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali”, il quale all’art. 42, comma 2, effettivamente individua una copertura progressiva e permanente degli oneri finanziari previsti, sebbene derivanti da una riduzione del Fondo della legge n. 190/2014 (art. 1, comma 107) previsto per l’attuazione della legge n. 183/2014.

 

Congedi parentali

Fra le misure di maggior impatto che rilevano nell’analisi del decreto legislativo n. 80/2015 vi sono quelle che attengono alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali.

In particolare, nell’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto si modifica l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 per ampliare ai primi 12 anni di vita del bambino(anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale.

L’art. 9 del decreto legislativo n. 80/2015 (modificando l’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001) eleva conseguentemente ai primi 6 anni di vita del bambino(anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione, nonché sposta fino all’ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell’indennità in caso di redditività individuale minima.

Di particolare rilievo l’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 80/2015 che conferma la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornalierodel periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La lettera c) dello stesso art. 7 del decreto legislativo n. 80/2015 riduce a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale; per la fruizione su base oraria il termine minimo di preavviso è fissato in 2 giorni.

Con l’art. 8 il decreto attuativo del Jobs Act estende ai primi 12 anni di vita del bambino (dagli attuali 8 anni) il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicapgrave (modificando l’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001).

L’art. 10 del decreto legislativo n. 80/2015, modificando l’art. 36 del D.Lgs. n. 151/2001, con riferimento all’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione e di affidamento, estende le medesime tutele ai genitori adottivi o affidatari, ampliando ai primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale (qualunque sia l’età del minore, ma comunque fino al raggiungimento della maggiore età) ed estendendo il periodo massimo per fruire dell’indennità relativa entro i primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia (anziché i primi 3 anni).

 

 

Norme di riferimento

 

Nuova disciplina

 

Disciplina previgente

Art. 7, D.Lgs. n. 80/2015 – Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 Il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale giunge ai primi 12 anni di vita del bambino Il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale giunge ai primi 8 anni di vita del bambino
Art. 7, D.Lgs. n. 80/2015 – Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 Si può fruire del congedo parentale su base oraria, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale Si può fruire del congedo parentale su base oraria, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva
Art. 7, D.Lgs. n. 80/2015 – Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 Il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale è di 5 giorni, per la fruizione su base oraria il termine minimo di preavviso è fissato in 2 giorni Il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale è di 15 giorni
Art. 8, D.Lgs. n. 80/2015 – Art. 33, D.Lgs. n. 151/2001 Il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicapgrave giunge ai primi 12 anni di vita del bambino Il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione dihandicap grave giunge ai primi 8 anni di vita del bambino
Art. 9, D.Lgs. n. 80/2015 – Art. 34, D.Lgs. n. 151/2001 Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione giunge ai primi 6 anni di vita del bambino Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione giunge ai primi 3 anni di vita del bambino
Art. 10, D.Lgs. n. 80/2015 – Art. 36, D.Lgs. n. 151/2001 Il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale in caso di adozione e di affidamento fino ai primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia Il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale in caso di adozione e di affidamento fino ai primi 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia
Art. 10, D.Lgs. n. 80/2015 – Art. 36, D.Lgs. n. 151/2001 Il periodo massimo per fruire dell’indennità relativa al congedo parentale arriva ai primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia Il periodo massimo per fruire dell’indennità relativa al congedo parentale arriva ai primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia

Congedo di paternità

Novità di rilievo anche per il congedo di paternità, giacché con l’art. 5 del decreto legislativo n. 80/2015 – intervenendo sull’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 – si estende il diritto al congedo di paternità alle ipotesi nelle quali la madre sia lavoratrice autonoma (con diritto all’indennità di cui all’art. 66 dello stesso D.Lgs. n. 151/2001: coltivatrice diretta, mezzadra e colona, imprenditrice agricola a titolo principale, artigiana, esercente attività commerciale, pescatrice autonoma della piccola pesca marittima e delle acque interne). Non è chiaro, tuttavia, perché il testo normativo non lo esplicita, se analoga estensione sia riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento in cui la madre lavoratrice autonoma non ha fatto richiesta dell’indennità di maternità (andrebbe estesa a mente della sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005).

L’art. 6 del decreto legislativo n. 80/2015, invece, modifica espressamente l’art. 31 del D.Lgs. n. 151/2001 che reca la disciplina del congedo di paternità in caso di adozione internazionale, confermando il diritto ad un congedo non retribuito e privo di indennità per il periodo di permanenza all’estero anche quando la madre non è lavoratrice.

 

Divieto di lavoro notturno

Resterà in vigore anche oltre il 2015, invece, il nuovo divieto di lavoro notturno a tutela dei genitori adottivi e affidatari, introdotto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 80/2015.

La norma modifica l’art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001 per estendere, appunto, ai genitori adottivi o affidatari di un minore il diritto a non essere obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il dodicesimo anno di età.

Nel testo finale del decreto la parificazione è completa anche in termini di effettività sostanziale, sul piano sanzionatorio, perché alla medesima stregua dei genitori biologici, a tutela dei quali la legge prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro (art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66), per il datore di lavoro che obblighi i genitori adottivi o affidatari al lavoro notturno, lo stesso illecito è identicamente sanzionato in forza delle modifiche apportate dall’art. 22 del decreto legislativo n. 80/2015 agli artt. 11, comma 2, e 18-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003.

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