Tranne che nei casi di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza (Cassazione Sezione Lavoro n. 13667 del 3 luglio 2015, Pres. Stile, Rel. Balestrieri).

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti, occorsi nel luogo di lavoro, derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Conseguentemente il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da  ogniresponsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, mentre è peraltro possibile ridurre l’entità del danno in caso di concorso di colpa del lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’art. 1218 cod. civ. circa l’inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Ciò in linea con la disciplina sull’inadempimento in generale, ferma restando la valutabilità anche d’ufficio del concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell’evento (art. 1227, comma 1, c.c.), ovvero la prova, a carico del datore di lavoro, del comportamento colpevole in ordine all’aggravamento del danno da parte del lavoratore (Cass. n. 9817/08).

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