Con la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative in merito al D.Lgs. n. 8/2016 recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67″ ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Ricordiamo che, in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il D.Lgs. n. 8/2016, in vigore a far data dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.
Campo di applicazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto in esame sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda.
La depenalizzazione, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l’applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato.
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del decreto, i reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e le fattispecie di reato indicate nell’elenco allegato al decreto.
In proposito, per i profili di competenza, occorre segnalare che il suddetto allegato esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.
Il legislatore distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti:
quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto in esame (prima del 6 febbraio 2016);
quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.
Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti rispettivamente l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (regime intertemporale).
Con riferimento, invece, alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del decreto, si applicano gli artt. 1 e 6 dello stesso testo normativo (regime ordinario).
Regime intertemporale – artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 8/2016
L’art. 8, comma 1, prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Mediante la suddetta disposizione, il legislatore ha dunque disposto espressamente l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali.
In attuazione del principio penale del favor rei, l’art. 8, al comma 3 stabilisce, inoltre, che “ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (…)”.
Ciò premesso, con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio e già interessate da procedimenti penali non ancora definiti, il disposto di cui all’art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria alla autorità amministrativa e dunque alle DTL territorialmente competenti.
In particolare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, l’autorità giudiziaria interessata dispone la trasmissione degli atti del procedimento penale alla DTL competente ad irrogare la relativa sanzione amministrativa salvo che il reato, a quella data, risulti prescritto o estinto per altra causa (art. 9, comma 1).
Più specificatamente:
laddove l’azione penale non sia stata ancora esercitata, a tale trasmissione provvede direttamente il pubblico ministero, sempre che il reato non risulti già estinto per qualsiasi causa e pertanto il PM non ne richieda al giudice l’archiviazione (art. 9, comma 2);
se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza inappellabile, di assoluzione o di non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo in tal caso la trasmissione degli atti alla DTL per il seguito di competenza (art. 9, comma 3).
Alla luce del quadro regolatorio sopra delineato, codesti Uffici, a seguito della ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria o dal PM, dovranno redigere e notificare al trasgressore e all’obbligato in solido, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi (trecentosettanta per i trasgressori residenti all’estero), il verbale unico di contestazione e notificazione ex art. 14 della legge n. 689/1981.
Ai fini della quantificazione delle sanzioni amministrative, gli Uffici dovranno procedere secondo quanto stabilito agli artt. 8, comma 3, e 9 comma 5 del decreto.
Atteso che ai sensi dell’art. 8, comma 3 “non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato”, si dovrà procedere alla quantificazione della sanzione assumendo come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per l’originario reato e su tale importo applicare la riduzione di cui all’art. 16, legge n. 689/1981. Nel caso in cui la pena edittale sia determinata tra un limite minimo e massimo, la quantificazione della sanzione amministrativa viene effettuata applicando direttamente i criteri dell’art. 16, legge n. 689/1981.
La possibilità, infatti, prevista dall’art. 9, comma 5, di applicare la sanzione nella misura pari alla metà di quella inflitta costituisce una ipotesi configurabile soltanto nei casi in cui il legislatore abbia escluso l’applicazione del regime più vantaggioso previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981 (il che è sancito espressamente solo con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 4 del decreto).
A titolo di esempio nel caso di somministrazione illecita/abusiva ex art. 18, commi 1 e 2, l’importo della sanzione determinata nel verbale sarà pari ad euro 50 per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata, il cui importo viene ridotto ex art. 16 della legge n. 689/1981.
Qualora il trasgressore non dovesse versare l’importo di cui all’art. 16, troveranno applicazione le ulteriori disposizioni della legge n. 689/1981, con particolare riguardo alla necessità di redigere il rapporto di cui all’art. 17 e, successivamente alla presa in carico della pratica da parte dell’Area legale e contenzioso, con la redazione e notificazione dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 legge citata.
Ai fini dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, in ragione del dettato dell’art. 8, comma 3, in sede di quantificazione della sanzione ex art. 11 della legge n. 689/1981, l’Area legale e contenzioso dovrà rispettare l’originario limite massimo della pena prevista per il reato oggetto di depenalizzazione.
Il regime intertemporale sopra illustrato riguarda anche gli illeciti commessi precedentemente all’entrata in vigore del decreto per i quali sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 347 c.p.p. il provvedimento di prescrizione obbligatoria, ma non sia stato ancora notificato, alla data del 6 febbraio, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004. Inoltre, il medesimo regime trova applicazione in tutti i casi in cui nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato, entro il 6 febbraio, allo stesso non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge.
Diversamente, tutte le ipotesi di illecito per le quali entro il 6 febbraio sia stato emanato il verbale di ottemperanza, con contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e sia intervenuto il pagamento nel rispetto del termine previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 sono definite secondo la previgente disciplina dettata dal citato articolo, anche nel caso in cui il pagamento sia intervenuto oltre la data del 6 febbraio. Dell’avvenuto pagamento gli Uffici provvederanno a dare rituale comunicazione alla Procura della Repubblica.
Regime ordinario
Per gli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in oggetto (dopo il 6 febbraio 2016), le modalità procedurali per la relativa contestazione sono declinate dagli artt. 1 e 6 di seguito illustrati.
Le sanzioni amministrative edittali, vengono articolate su tre fasce, secondo le rispettive misure minime e massime:
da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
L’importo da irrogare per le sanzioni stabilite in misura variabile, in base alle fasce di cui sopra, segue i criteri di determinazione della sanzione amministrativa ex art. 16, legge n. 689/1981, normativa espressamente richiamata dall’art. 6 del decreto in esame.
Il legislatore si è, altresì, posto il problema di regolare la commutazione delle pene pecuniarie penali articolate in termini proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti edittali minimi e massimi (ad es. nelle ipotesi di somministrazione illecita/abusiva, l’ammenda fissata dall’art. 18, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003).
Nei suddetti casi, l’art. 1, comma 6, dispone che “la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.
In altri termini, se in virtù del calcolo proporzionale la somma dovuta risultasse inferiore a 5.000 euro, la sanzione da irrogare dovrà essere sempre adeguata a tale minimo; su tale importo di 5.000 euro andranno applicati gli istituti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 16 della legge n. 689/1981

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