È stata pubblicata nella tarda serata del 27 ottobre 2022 l’attesa circolare dell’INPS sulle novità in materia di congedo introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022.
La circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 è un vademecum corposo e articolato, ricco di esempi e tabelle riassuntive delle modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.
L’Istituto ricorda preliminarmente che:
- l’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato in più punti il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riformando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56) nonché le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70) e sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69);
- l’articolo 3 del suddetto Dlgs ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l’articolo 4 ha modificato la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (’articolo 8, commi 4 e 7-bis) e in materia di lavoro agile (articolo 18, commi 3-bis e 3-ter).
- gli articoli 5 e 6 hanno novellato rispettivamente, l’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro, e l’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per eventi e cause particolari.
Di seguito una sintesi delle istruzioni fornite a datori di lavoro e lavoratori. L’INPS ha annunciato la pubblicazione di altri messaggi contenenti le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive.
Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Viene riconosciuto stabilmente il diritto dei padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, di fruire di 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorioa partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.
Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.
I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Rientrano nella categoria dei beneficiari, con le specificità della relativa disciplina, anche i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato.
Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. In particolare:
- per l’adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i 5 mesi successivi);
- per l’adozione internazionale, i periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, durante la permanenza (certificata) all’estero del lavoratore padre, richiesta per l’incontro con il minore;
- per l’affidamento o il collocamento temporaneo del minore, l’astensione deve avvenire entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.
Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile anche nel caso di morte perinatale di minore, anche se adottato o affidato.
NOTA BENE: La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non a ore.
Il congedo di paternità obbligatorio:
- è compatibile con il congedo di paternità alternativo (articolo 28 del T.U.) riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre, purchè la sua fruizione non avvenga nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo;
- può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.
Il periodo di congedo di paternità obbligatorio è indennizzato al 100% della retribuzione media globale giornaliera, salvo le particolarità previste per alcune tipologie di lavoro (lavoratori domestici, lavoratori part-time, lavoratori intermittenti, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratori agricoli a tempo determinato).
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’Istituto, salvo l’ipotesi di erogazione diretta dell’INPS. Nel primo caso, la comunicazione dei giorni in cui si intende fruire del congedo di paternità obbligatorio deve essere fatta dal lavoratore al proprio datore di lavoro in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze e con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.
ATTENZIONE: In caso di erogazione diretta dell’INPS, va invece presentata domanda telematica all’Istituto non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Se la fruizione del congedo è nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
Congedo parentale per i dipendenti del settore privato
La riforma eleva da 6 mesi a 9 mesi totali il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti e dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni l’arco temporale in cui è possibile fruire dello stesso.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. A ogni genitore è riconosciuto, inoltre, il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore.
Infine, ai genitori è riconosciuto il diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi.
L’indennità è calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera pari a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (articolo 32 del T.U.).
Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale (in luogo dei 10 mesi precedenti), di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti 2 mesi non indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001.
Sussiste lo status di “genitore solo” in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore nonché in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.
Ufficio studi