I contratti degli specializzandi potranno essere rinnovati fino al 31 dicembre 2023. Allentati i vincoli di esclusività fino a tutto il 2023 per un monte orario settimanale non superiore a 8 ore. Novità anche su Ecm. Ecco le novità per la sanità approvate.

Di seguito una sintesi di tutte le misure previste per la sanità.

Articolo 4 (Proroga termini in materia di salute)

Comma 1 (Riparto quota premiale). Anche per l’anno 2023 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Comma 1-bis (Quota premiale). L’incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Ssn per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio è pari allo 0,5% per il 2023.

Commi 2 e 2-bis (Croce rosse italiana). Gli organi deputati alla liquidazione dell’Ente, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Nel 2023 all’Ente strumentale della Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite la quota accantonata dal ministero della Salute nell’esercizio finanziario 2021 per 7,5 milioni di euro, la quota accantonata nell’esercizio 2022 per 5,2 milioni di euro e la residua somma di oltre 300 mila euro.

Comma 3 (Incarichi neolaureati medicina). Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente vengono prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di quei neolaureati in medicina, abilitati all’esercizio della professione medica, reclutati per far fronte all’emergenza Covid.

Comma 3-bis (Proroga contratti specializzandi). Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa, una volta verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sarà possibile avvalersi, anche per gli anni 2022-2023, di medici specializzandi, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi loro conferiti.

Comma 3-ter (Ampliamento albo direttori generali Asl). Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale è integrato entro il 30 aprile 2023.

Comma 4 (Contratti di collaborazione Aifa). L’Aifa potrà rinnovare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022. Agli oneri di 760.720 euro per l’anno 2022 si aggiungono ora il 1.395.561 euro stanziato per l’anno 2023.

A questi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

Comma 5 (Obbligo formativo Ecm). Ci sarà tempo per mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. SI prevede inoltre, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023. In contemporanea con la proroga del precedente. In aggiunta, si prevede una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.

Comma 6 (Prorogato al 2024 l’uso della ricetta elettronica). L’uso della ricetta elettronica viene prorogato ulteriormente anno fino al 31 dicembre 2024.

Comma 7 (Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura). Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato Regioni di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024.

La somma è così ripartita:
– 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro, in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico.

– 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Comma 7-bis (Patto per la salute). Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all’adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi dovranno essere coordinati con le disposizioni previste dal riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico garantendo l’equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli Irccs in coerenza con la domanda storica.

Comma 8 (Riparto fondi ricerca). Per gli anni 2022, 2023 e 2024, la somma accantonata di 38,5 milioni per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura è ripartita secondo gli importi definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.

Comma 8-bis (Payback dispositivi medici). Il pagamento dei 2,2 miliardi del payback 2015-2018 da parte delle aziende di dispositivi medici continuerà ad essere prorogato al prossimo 30 aprile 2023, così come stabilito dal decreto legge 4/2023.

La proposta del governo si limita quindi a prevedere una “rifusione” di quel contenuto all’interno del decreto milleproroghe con contestuale abrogazione del decreto legge 4/2023. In questo modo si eviterebbe l’iter parlamentare e il dibattito su questa misura sul quale l’esecutivo si era impegnato a trovare soluzione.

Comma 8-ter (Allentamento vincoli di esclusività). Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme sull’incompatibilità.

Comma 8-quater (Credito d’imposta ricerca). Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa, un contributo, nella forma di credito d’imposta, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta. Per il 2023 questo credito d’imposta viene attribuito, alle stesse condizioni, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023.

Comma 9 (Finanziamento contratti Aifa). All’onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

Commi 9-bis e 9-ter (Piano oncologico nazionale). Per gli anni 2023-2024 viene istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito fondo, denominato Fondo per l’implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza del malato oncologico, definite nel piano oncologico nazionale.

Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, dovranno essere individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni del Fondo da destinare in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell’assistenza domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

Comma 9-quater (Sostituzioni medici di famiglia e pediatri in formazione). Le disposizioni relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023.

Comma 9-quinquies (Riorganizzazione rete dei laboratori del Ssn). Le Regioni possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai nuovi standard non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della Regione stessa.

Comma 9-octies (Liste d’attesa). In ragione delle ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022, queste potranno rendere disponibili, per l’equilibrio 2022, parte di quei 500 milioni stanziati dalla legge di Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa non ancora utilizzate a 31 dicembre 2022. Per garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le Regioni potranno avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare ad integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. A tal fine le Regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.

Commi 9-decies e undecies (Proroga Cts e Cpr e nuovo CdA Aifa). Nell’attesa che la riforma Aifa diventi pienamente operativa viene poi prevista una nuova proroga per i componenti del Comitato prezzi e rimborso e della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco, fino al prossimo 30 giugno 2023.

La misura si è resa necessaria per poter prender tempo e portare a compimento quella riforma dell’agenzia varata lo scorso 14 dicembre dal parlamento. Questa infatti prevede, tra le altre cose, l’abolizione della figura del direttore generale e il superamento delle attuali Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (Cts) e Comitato prezzi e rimborso (Cpr) in favore di una nuova commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (Cse).

l nuovo consiglio di amministrazione costituito dell’Agenzia italiana del farmaco sarà costituita dal presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal ministro dell’Economia e finanze e due dalla Conferenza Stato Regioni.

Comma 9-duodecies e terdecies (Inps). Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all’attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Comma 9-quaterdecies (Regioni benchmark). Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022 e 2023 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies (Requisiti stabilizzazione personale). Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei Lea, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn il termine per il conseguimento dei requisiti sull’aver lavorato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Queste disposizioni si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale di fabbisogno di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Ssn, anche con contratti di lavoro flessibile.

Comma 9-octiesdecies (Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni). Al fine di far fronte alle esigenze del Ssn e garantire i Lea, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Ssn fino al 31 dicembre 2026 possono trattenere in servizio possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato col Ssn di cui al Dlgs 502/92, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

Articolo 4-bis (Nado Italia). Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all’effettuazione dei controlli antidoping sono svolte esclusivamente da Nado Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di Nado Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). Assunzioni aziende appartenenti a rete formativa. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

Riconoscimento qualifiche operatore sanitario e socio-sanitario. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.

Articolo 6 (Osteopati). Poiché la legge 3/2018 aveva previsto che: “ Nell’ambito delle professioni sanitarie ” è individuata la professione dell’osteopata e che: “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia […] nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi ”, successivamente, con l’articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato disposto che: “All’articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: ‘da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2022’” .

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 7 della legge n. 3 del 2018, con decreto dirigenziale n. 39 del 2022 si è provveduto alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro, nel quale sono state, altresì, sentite Associazioni e Federazione rappresentative degli osteopati che ne hanno fatto richiesta, e sono stati evidenziati molteplici aspetti ritenuti fondamentali per il corretto e proficuo prosieguo dei lavori. I lavori svolti sino ad ora dai componenti del Tavolo tecnico hanno portato alla stesura di una bozza di ordinamento sulla quale, tenuto conto degli aspetti sopra indicati, insistono ancora talune criticità, per la cui risoluzione si ritengono necessari ulteriori ed approfondite valutazioni.

Pertanto, in considerazione dell’esigenza di integrare l’istruttoria in corso, dell’imminenza del termine per l’adozione dell’ordinamento didattico – previsto per il 31 dicembre 2022 – e alla luce del fatto che il tavolo di lavoro e i Ministeri interessati (Ministero dell’università e della ricerca e Ministero della salute) hanno ritenuto necessario l’approfondimento di alcuni aspetti, al fine di addivenire alla definizione di un ordinamento che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un’adeguata formazione sostenibile in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente) e coerente rispetto alla figura professionale delineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 2021, si rende pertanto necessaria la proroga del termine alla data del 30 giugno 2023.

Di adamo