L’Inps, Istituto Nazionale di Previdenza, ha emanato una recente Circolare che fornisce utili indicazioni in materia di whistleblowing e tutela dei dipendenti.
Dal 15 luglio 2023, per effetto del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è garantita la tutela dei dipendenti pubblici e privati che segnalano o denunciano violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.
Questa protezione garantisce la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione (cd. whistleblowing).
Scopriamo quali sono le indicazioni in materia che ha fornito l’Inps.
Che cos’è il Whistleblowing?
Il whistleblower è quel soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono in potenza causare danno all’ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio consumatori, clienti, azionisti).
Spesso è solo grazie all’attività di chi denuncia illeciti che risulta possibile prevenire pericoli, come quelli legati alla salute o alle truffe, e informare così i potenziali soggetti a rischio prima che si verifichi il danno effettivo.
Si ricorda che l’unione Europea è intervenuta sul tema del whistleblowing sia nell’ambito pubblico sia nel settore privato con lo spirito, non solo di tutelare quanti segnalano illeciti, ma anche di incentivare la realizzazione delle “speak-up policies”.
La direttiva UE 2019/1937 prevede che i sistemi siano implementati obbligatoriamente.
Resta fermo in ogni caso un principio chiave incardinato nella norma: garantire la riservatezza del whistleblower e la sua protezione da qualsiasi forma di ritorsioni.
Adottare un sistema efficace e conforme per la gestione del Whistleblowing è determinante per evitare sanzioni e offrire un servizio sicuro a dipendenti, collaboratori e partner.
Maggiori informazioni qui.
Le indicazioni dell’Inps su Whistleblowing e tutela dei dipendenti
Le nuove misure si applicano ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare per quanto riguarda questi ultimi:
ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
ai dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
e infine agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
Condizioni perché sussistano le misure di salvaguardia
Le misure di protezione si applicano ai dipendenti pubblici e agli altri soggetti interessati quando ricorrono le seguenti condizioni:
al momento della segnalazione o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo.
Inoltre si dispone che: “I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione”.
Le tutele si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:
quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
durante il periodo di prova;
successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Specifiche della segnalazione
La segnalazione deve riguardare:
violazioni, ossia “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali”
informazioni sulle violazioni, ossia “informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico […], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni”
Le disposizioni previste dal D.lgs n. 24/2023 invece non si applicano:
alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea
alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.