Per gli iscritti alla casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug che non hanno diritto alla deroga e che hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate perciò con l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024. Per gli iscritti a queste gestioni la nuova aliquota, in presenza di una ridotta anzianità contributiva accumulata con il sistema retributivo, risulta meno favorevole rispetto a quella in essere in precedenza e comporta perciò una pensione più bassa.
I dipendenti degli enti locali, quelli della sanità, gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari che vanno in pensione anticipata, con un’età superiore a 65 anni, ma inferiore a 67, non beneficiano della deroga sull’applicazione delle nuove aliquote di rendimento per il calcolo della parte retributiva dell’assegno previdenziale. Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio n. 2491 del 25 agosto.
Le aliquote di rendimento sono i coefficienti percentuali utilizzati per determinare la quota retributiva della pensione nel sistema di calcolo misto, che determina l’importo della pensione combinando due criteri diversi, riferiti al sistema retributivo e al sistema contributivo, per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, ma che non hanno maturato 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995.
Queste aliquote indicano, dunque, la percentuale della retribuzione pensionabile che viene maturazione per ogni anno di servizio. L’Inps nel messaggio del 25 agosto ricorda che da quest’anno il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio dei dipendenti pubblici, precedentemente previsto a 65 anni, è stato innalzato a 67 anni, età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia. «Per effetto dell’adeguamento dell’età per la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia – spiega l’Inps –la deroga all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento fissate dalla legge di Bilancio 2024 non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025 in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 67».
L’intervento colpisce gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali e ai coadiutori. Tutte gestioni previdenziali che fanno capo al Polo dipendenti pubblici dell’Inps.
Inoltre, evidenzia sempre l’ente di previdenza, dal 2025 è stata introdotta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale che svolge mansioni non diversamente assolvibili fino al compimento dei 70 anni di età, ovviamente con il consenso dei lavoratori. La deroga all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento, prosegue l’Inps, è prevista nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro interverrebbe in seguito al raggiungimento del limite dei 67 anni di età e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio. Così recita il testo del messaggio: «La deroga si applica nei casi in cui il dipendente, dopo essere stato trattenuto in servizio oltre i 67 anni, decide di dimettersi prima del compimento dei 70 anni». Infine, con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’Ape sociale, in presenza di un’uscita anticipata dal lavoro le quote di pensione retributiva con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate, anche in questo caso, con le aliquote di rendimento aggiornate dalla legge di Bilancio varata a fine 2023.
Ufficio Stampa FSI-USAE