Allo stato attuale non appare utile presentare un nuovo ricorso di merito al TAR Lazio- Roma, secondo l’Avv. Maurizio Danza patrocinante il ricorso di FSI SCUOLA n. 08519/2017 attualmente pendente, poichè verrebbe respinto sulla base delle motivazioni espresse nella sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con decisione n.11 del 2017, ha precisato come “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296”.
La conferma proviene anche dalla recentissima sentenza del TAR Lazio n. 00274/2018 , che sulla base dei precedenti cautelari della Sezione nn. 4647/2017 e 4739/2017 del 13 settembre 2017, n. 4881/2017, del 15 settembre 2017, e dei provvedimenti di chiusura della GAE (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, n. 8623/2017), ha riproposto il disposto della Adunanza Plenaria e dichiarando che non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso.
Per quanto riguarda i ricorsi già pendenti innanzi al TAR Lazio, riteniamo opportuno attendere le sentenze della VI° sezione del Consiglio di Stato a cui è attribuito il contenzioso in materia scolastica, al fine di comprendere se la stessa si uniformerà all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria. Solo allora valuteremo, anche in funzione dell’atteso parere della Avvocatura dello Stato in merito alla corretta interpretazione della pronuncia della Adunanza Plenaria , la possibilità di chiedere la fissazione di una udienza finalizzata ad una pronuncia cautelare, fondata sul pregiudizio grave ed irreparabile dei ricorrenti e del loro legittimo diritto a rapporti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, sulla base delle procedure di immissione in ruolo di cui alla L.n.107/2015. In ogni caso, per coloro che fossero eventualmente destinatari di posto o ruolo, va rammentato che solo una imminente e preannunciata revoca che non può avvenire in modo automatico, ma presuppone che il provvedimento cautelare in forza del quale si è ottenuto l’inserimento venga revocato con la sentenza che definisce il giudizio, può essere posta a fondamento di una ulteriore richiesta di tutela in sede cautelare innanzi al TAR Lazio.
Quanto al ricorso alla CEDU si rammenta che l’articolo 35,comma 1 della Convenzione Europea prevede che il ricorso possa essere presentato solo dopo che siano state esaurite tutte le procedure del diritto nazionale, cioè fino all’ultimo grado di giudizio. Quindi allo stato attuale, può partecipare al ricorso solo chi ha una sentenza definitiva ( nel caso di specie solo i ricorrenti soccombenti nel procedimento innanzi alla Adunanza Plenaria ). Ovviamente nel caso in cui la CEDU dovesse pronunciarsi a favore dei diplomati magistrali, la sentenza avrebbe effetti a favore di tutti coloro in possesso del diploma magistrale, dunque anche per quelli con ricorso pendente in primo grado innanzi al TAR Lazio-Roma nel giudizio con FSI SCUOLA.