FSISCUOLA 14 MAGGIO 2008 : RICORSO ALL’ARBITRO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ANCHE DOPO I 20 GG PREVISTI DALL’ART.6 DEL CCNQ 23/1/2001 SECONDO LA CASSAZIONE
Segnaliamo la interessante decisione della Suprema Corte di Cassazione civile, Sez.lavoro n°5045 del 26.02. 2008 anche per il Comparto Scuola( cfr.commento a cura dell’Avv. Maurizio Danza su www.lavoroprevidenza.com), che è intervenuta in merito alla problematica dei termini per il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNQ 23 gennaio 2001, avverso le sanzioni disciplinari, attribuite all’Arbitro del pubblico impiego in alternativa alla giurisdizione del Giudice del Lavoro su scelta del dipendente. La Corte di Cassazione ha sottolineato che” una richiesta di impugnazione, dinanzi all'arbitro unico, in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l'amministrazione”, tuttavia ritiene che, “pur non avendone l'obbligo può aderirvi, esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile dall'art. 5 del d.lgs 165/2001”.
UFFICIO STAMPA FSISCUOLA