Riportiamo il testo dell’articolo.
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«Art. 15-bis. – (Formazione continua dei pubblici dipendenti). –
1. Al fine di assicurare omogeneita` ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato “Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti”.
Tale Fondo e` destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo e` ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ai componenti del comitato non e` corrisposto alcun compenso, indennita` o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilita` dell’amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita` di attuazione del presente articolo.
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Ufficio Stampa FSI