Foto Fabio / LaPresse 16-10-2014 Roma Politica Conferenza stampa delle Conferenza delle Regioni Nella foto da sinistra Catiuscia Marini, Stefano Caldoro, Sergio Chiamparino, Enrico Rossi, Nicola Zingaretti, Augusto Rollandin Photo Fabio Cimaglia / LaPresse 16-10-2014 Rome (Italy) Politic Press Conference of the Conference of Regions In the photo from left Catiuscia Marini, Stefano Caldoro, Sergio Chiamparino, Enrico Rossi, Nicola Zingaretti, Augusto Rollandin

Via libera della Conferenza-Stato Regioni al “decreto appropriatezza”: il provvedimento messo a punto dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che detta la linea alle prescrizioni dei medici su una lista di oltre 200 prestazioni di specialistica ambulatoriale  ritenute non più opportune o prescrivibili solo in specifici casi di sospetto diagnostico.

Il decreto approvato rinvia a un successivo accordo Stato-Regioni «i criteri e le modalità per monitorare, tenendo conto delle specificità regionali, che il comportamento prescrittivo dei medici sia coerente alle condizioni di erogabilità e alle indicazioni di appropriatezza»  già indicate dal ministero ma mette, nero su bianco,  le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per molte prestazioni, dalle cure odontoiatriche agli esami del sangue, dalle Tac alla glicemia. Sulle sanzioni economiche per i medici che prescrivono con troppa facilità, previste esplicitamente dal Dl Enti locali (D. Legge n. 78/2015), per il momento, si rinvia. Ma è un  nodo che inevitabilmente andrà affrontato. La legge è chiara: «In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l’ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell’accordo collettivo nazionale di lavoro e dell’accordo integrativo regionale».

 

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