Ai Ministri interessati
Gentile Ministro,
Le scriviamo in merito ad una grave anomalia che stiamo riscontrando dalla lettura dei bandi di concorso per l’ingresso nella P.A. pubblicati da molte Amministrazioni.
Più precisamente, ci riferiamo alla mancata osservanza di quanto stabilito dall’art. 50, comma 1-quater, del D.L. 90/2014, come inserito dall’art. 2-ter del D.L. 83/2015 convertito dalla L. 132/2015, che recita “Il completamento del periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi pubblici indetti dalla pubblica amministrazione”.
Dunque, il completamento del periodo di perfezionamento presso l’Ufficio per il Processo costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici: o almeno dovrebbe, giacché abbiamo riscontrato l’assenza di questo titolo nella quasi totalità di bandi di concorso e quindi dalle domande di partecipazione agli stessi presso il MIUR, MEF, MAECI, AE, INPS.
In un caso, ovvero per il bando di concorso a 50 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia del 28 giugno 2017, all’art. 13 comma 1 del bando è invece ben evidenziato il suddetto titolo di preferenza come di seguito indicato:
“Art. 13.1.: .. omissis.. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, sono preferiti:.. omissis…
Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
- a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, numero 114;
- b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, comma 1-quinques del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, numero 114.
.. omissis…..”
E’ di tutta evidenza che questa difformità rappresenti una grave anomalia, che penalizza fortemente centinaia di lavoratori che da anni svolgono con impegno e professionalità un lavoro indispensabile epr il funzionamento degli uffici giudiziari, a fronte peraltro – vogliamo ricordarlo – di una retribuzione miserrima.
Chiediamo pertanto il Suo autorevole intervento affinché venga ripristinata la corretta osservanza della normativa citata, a tutela di tutti i tirocinanti della giustizia che attraverso un pubblico concorso cercano un miglioramento della loro vita professionale.
La ringraziamo dell’attenzione, confidando nella Sua sensibilità e nel Suo impegno.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale F.C.
Paola Saraceni
347.0662930