L’art. 1 del Decreto Concretezza  (clicca per il download del Decreto)

Istituisce il “Nucleo per la Concretezza”.

In particolare, introduce dei nuovi articoli al D.L.vo n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

In primo luogo, consideriamo il fatto che gli articoli dal 59 al 62 del T.U. sono inseriti nel Titolo V sul “Controllo della spesa” (esaminano, in particolare le modalità di controllo sui costi del lavoro pubblico e del personale)

In particolare, vi inserisce gli articoli 60-bis, 60-ter e 60-quater, esaminiamoli:

 

“Art. 60- bis (Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)

(comma 1): Istituisce il “Nucleo della Concretezza” (accanto all’Ispettorato).

(comma 2): introduce il “Piano Triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni” che:

-viene approvato ogni 3 anni (ma dice, predisposto annualmente dal Ministro della Funzione Pubblica) dal Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il ministro dell’Interno;

Il Piano contiene le azioni dirette a:

  1. Garantire la corretta applicazione delle norme in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  2. Collaborare con le Amministrazioni (in pratica ispezioni sui singoli uffici), con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive (in pratica: il piano stabilisce cosa le singole amministrazioni pubbliche devono modificare ed entro quale tempo), come specificato nel comma 3.

(comma 3): Il “Nucleo della Concretezza” (istituito dal precedente comma 1) assicura la concreta realizzazione del piano da parte delle amministrazioni pubbliche. A tale scopo effettua sopralluoghi finalizzati a rilevare lo stato di attuazione del piano; le modalità di organizzazione e gestione proponendo eventuali misure correttive da realizzare entro tempi definiti;

(comma 4): Di ogni sopralluogo viene redatto verbale sottoscritto dal rappresentante dell’amministrazione da cui risultano le rilevazioni eseguite, il materiale visionato, i chiarimenti ricevuti. L’indicazione di eventuali correzioni da effettuare e i tempi entro cui effettuarle.

Entro 3 giorni l’amministrazione può depositare osservazioni.

(comma 5): Nel caso in cui le verifiche riguardano i Comuni o gli Enti Locali, i verbali vengono trasmessi al Prefetto competente.

(comma 6): Le amministrazioni pubbliche provvedono a comunicare “al nucleo Concretezza” l’avvenuta attuazione delle correzioni indicate dallo stesso nucleo entro il termine indicato.

(comma 7): L’inosservanza del termine assegnato per le misure correttive è rilevante ai fini della responsabilità del dirigente e disciplinare.

L’amministrazione inadempiente sarà inserita in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Dipartimento della F.P. trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e sui correttivi: al Ministro della AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, al Ministro degli Interni ed alla Corte dei Conti (per l’eventuale responsabilità contabile).

 

Art. 60-ter (Collaborazione tra il Prefetto e il Nucleo della Concretezza)

Specifica le stesse misure dell’articolo precedente nel caso in cui le amministrazioni pubbliche interessate siano i Comuni o altri EE.LL.

In questo caso, è il Prefetto competente a segnalare eventuali disfunzioni al “Nucleo” ed a richiedere gli interventi e le visite, e può partecipare ai sopralluoghi mediante personale proprio della Prefettura.

 

Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza)

(comma 1): Il “Nucleo Concretezza” si avvale di 53 unità di personale tra cui: 1 Dirigente Generale; 2 Dirigenti;

Il personale sarà reclutato nelle modalità seguenti:

  1. 23 unità, compresi i 3 dirigenti di cui sopra, tra il personale delle amministrazioni pubbliche, anche in deroga alle percentuali indicate dall’art. 19 T.U. P.I. (l’art. 19 prevede l’attribuzione “politica” degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione e fissa la percentuale delle nomine tra il 10% ed il 25%, a seconda del tipo di incarico. Il presente articolo prevede che tali percentuali possano essere superate senza alcun limite per il personale del “Nucleo Concretezza”.
  2. 30 unità saranno reclutati mediante concorso pubblico.

 

L’art. 2 del DDL “concretezza”

(Misure per il contrasto all’assenteismo)

Introduce come sistemi di sorveglianza sull’osservanza dell’orario di lavoro: 1. identificazione biometrica: le famose impronte digitali che andrebbero raccolte in un database informatico, e la rilevazione tramite videosorveglianza [Evidenzio che in questo caso si verificano solo gli ingressi e le uscite, non se un impiegato lavora o, meno].

Il comma 2 si limita a stabilire che il Dirigente deve adeguare il proprio orario di lavoro alle esigenze del proprio incarico [in pratica non cambia nulla].

 

L’art. 3 del DDL “concretezza”

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio delle amministrazioni a seguito di assunzioni straordinarie)

Il tetto fissato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ossia la spesa relativa al personale effettuata nell’anno 2016 per il trattamento accessorio [es. FUA] e per le assunzioni) può essere superato sia per il trattamento accessorio che per le assunzioni.

 

L’art. 4 del DDL “concretezza”

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

(comma 1): le amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti, a decorrere dal 2019, possono assumere personale per il 100% dei pensionamenti [quindi si ha un completo sblocco del turn-over].

(comma 2): Le amministrazioni pubbliche predispongono il piano triennale dei fabbisogni di personale (che ha sostituito le vecchie piante organiche) tenendo conto, per le nuove assunzioni della necessità di assumere figure competenti in materia di: informatica, contabile, esperti in contrattualistica pubblica ed organizzazione.

(comma 3): Le assunzioni sono autorizzate con decreto della F.P. e del Ministero dell’Economia, su richiesta dell’amministrazione interessata corredata dalla dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

(comma 4): Per il triennio 2019-2021 Le amministrazioni [in teoria] possono procedere, nei limiti dell’80% delle cessazioni dell’anno precedente:  all’assunzione di personale reclutandolo per l’80% delle cessazioni, tra i vincitori ed idonei di graduatorie di concorsi già espletati [probabilmente tutta la graduatoria relativa agli Assistenti Giudiziari verrà esaurita entro il 2019] e bandendo nuovi concorsi [In sostanza, le amministrazioni possono assumere liberamente tra vincitori ed idonei di concorsi già espletati o bandendo nuovi concorsi entro l’80% delle cessazioni. Mentre per il restante 20% devono richiedere apposita autorizzazione secondo le regole normative fissate dai commi precedenti].

(comma 5): Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 4, dovranno comunicare le assunzioni effettuate entro i 30 giorni successivi, ai fini del controllo successivo [i singoli ministri si assumeranno la responsabilità di assumere? Stiamo a vedere “fiduciosi”. Purtroppo in Italia si fissano le regole sulla responsabilità, sempre sugli “altri”, sono gli altri a dovere essere controllati, mai noi stessi].

(comma 6): Modalità semplificata di assunzione prevista per la facoltà prevista dal precedente comma 4 [attenzione, solo per gli anni dal 2019 al 2021]: verranno stabilite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

L’art. 5 del DDL “concretezza”

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

Si limita a stabilire che i buoni pasto (Consip) maturati e non utilizzati, vanno sostituiti con i nuovi.

L’art. 6 del DDL “concretezza”

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali inviolabili e vanno osservati anche dalle Regioni, dal Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti Locali.

Le norme sono applicabili anche alle Regioni a Statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti.

 

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
347.0662930