AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA

Facendo seguito alla richiesta di informativa sindacale che il dirigente amministrativo del Tribunale di Modena non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione, espongo quanto segue: premetto che la presente non ha lo scopo di iniziare una disputa, ma al contrario , di portare i rapporti tra la nostra O.S. e codesto Ufficio sui giusti binari di collaborazione evitando , quanto più possibile ogni conflitto.

La nostra O.S. si propone, come sicuramente anche Lei, un miglioramento effettivo della P.A. partendo dal benessere organizzativo nei singoli Uffici, discorso che potremo approfondire qualora la presa di posizione del Dirigente Amministrativo di codesto Tribunale, di chiusura verso la nostra O.S., dovesse cambiare.

In sostanza, ci proponiamo di aprire un dialogo costruttivo e non un conflitto con l’ Amministrazione.

Naturalmente , per far ciò, ci deve essere dato il modo di poter svolgere il compito che abbiamo come scopo statutario ponendoci in condizioni di parità con l’ Amministrazione rispetto a qualsiasi altra sigla sindacale, come sancito dall’art. 39 della Costituzione.

Il Dirigente Amministrativo di codesto Tribunale ritiene che, poiché la contrattazione in sede locale è aperta ai soli Sindacati firmatari del Contratto nazionale, ai sindacati non firmatari non spetti alcun diritto.
A tal proposito vorrei evidenziare il fatto che la nostra richiesta “non tenuta nella minima considerazione” nulla centra con la contrattazione, ma si tratta della semplice possibilità di avere comunicazione delle decisioni prese dall’Amministrazione riguardo l’organizzazione del lavoro del personale amministrativo e di potere esprimere pareri su queste (nella speranza di fornire un valido ausilio al benessere organizzativo).

Tale diritto (garantito dalla costituzione) ci è stato “assolutamente” negato con un apparente intento di escludere ogni possibilità di fare il nostro lavoro.

Detto ciò, vorrei riportare alcuni contenuti di due provvedimenti giudiziari riguardanti, proprio, il diritto ali ‘ informativa sindacale ai sindacati cd. minoritari.

Il primo è il Decreto della Sezione lavoro del Tribunale di Livorno del 31/03/2011 emesso nel procedimento N. 1865 /2010 RG:

In particolare, il Giudice del lavoro di Livorno ha decretato il comportamento antisindacale dell’Amministrazione scolastica per non aver garantito alla ricorrente UNICOBAS il diritto di informazione e consultazione, in ciò negativamente incidendo sulla sua sfera giuridica “e quindi anche sul suo diritto all’immagine e al rispetto della sua funzione, vulnerati dall’altrui inosservanza delle regole che ne garantiscono l’esercizio”.

Inoltre, il giudice ha ritenuto del tutto insussistenti le difese della Amministrazione, fondate sulla normativa in materia (artt. 42 e 43 del d.lgs. 165/01), che limiterebbero ai soli sindacati rappresentativi il diritto all’informazione, nel presupposto che siffatta in formativa sia esclusivamente strumentale all’esplicazione delle loro ampie prerogative ai tavoli negoziali , secondo quanto codificato nella legge e nel contratto nazionale (nonché nei dipendenti livelli successivi di contrattazione).

Orbene, il Giudice di Livorno ha puntualizzato (richiamando una copiosa, costante e consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione) che il diritto all’informazione preventiva e successiva (rectius: diritto alla consultazione) costituisce un diritto autonomo svincolato da quelli concernenti la concertazione e la contrattazione: che, indubbiamente , spettano – queste ultime – solo ai sindacati rappresentativi.
Questo perché il diritto all’ informazione (per ciò definito autonomo) , pur essendo prope­deutico anche alla contrattazione, è preordinato a rendere effettiva la capacità operativa del sindacato “di divulgare notizie ai propri iscritti, evidentemente interessati a tematiche di tal genere, e se del caso ad intraprendere le iniziative eventualmente occorrenti nell’ esercizi o della libertà sindacale, oltre che relativamente al controllo dell’ esercizi o dei poteri datoriali nella gestione dei rapporti di lavoro”.
Diversamente si consumerebbe la lesione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 39 (principio della libertà sindacale), contenente la tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della li­bertà sindacale e dell ‘ attività sindacale.

Attenzione, libertà sindacale, di tutti i sindacati, alla stregua del semplice dato sociologico che attribuisce ad un ‘ associazione il carattere sindacale nei luoghi di lavoro.
In altri termini, le predette fonti pubblicistiche assicurano lo sviluppo del sindacato, non necessariamente legato alla sua capacità di stipular e contratti collettivi , sicché esso possa anche dissentire dalle politiche sindacali maggioritari e (Corte costituzionale. , sentenza n. 344/88 e Cassazione, n. 13240/09).
(Vedasi: l’ articolo pubblicato su dirigere la scuola, Euroedizioni, Torino : ” I DIRITTI DEI SINDACATI NON RAPPRESENTATIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO: SPUNTI DA UNA
SENTENZA” di Francesco G. Nuzzac i.).

Il secondo provvedimento è la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4580 del 09/09/2014:
Il caso riguardava una questione tra l’A.S.A.P. (Associazione Sindacale Appartenenti Polizia) e il Ministero dell’Interno per il mancato invio da parte di quest’ultimo di documentazione avente ad oggetto il rapporto di lavoro e le questioni sindacali inerenti ai soci dell’organizzazione sindacale.

In primo luogo il Consiglio di Stato ha stabilito che: “il diritto alla informazione diretta e tempestiva è funzionale alla necessità di esercitare le funzioni primarie che spettano a qualsiasi sindacato per la tutela dei diritti dei propri iscritti, a prescindere dal concorso alla formazione di contratti nazionali. Non è infatti sufficiente la mera accessibilità degli atti sul sito Internet, dal momento che si mettono i sindacati non maggiormente rappresentativi in condizione di netto svantaggio (anche ai fini della competizione per estendere la partecipazione e concorrere con i sindacati maggiori) rispetto alle associazioni più rappresentative sul piano nazionale quanto all’esercizio di funzioni che spettano necessariamente a qualsiasi sindacato. Il diritto alla informazione in materia è pertanto fondato … sull’art. 39 della Costituzione riguardante il diritto di associarsi liberamente in sindacati” .

E, ancora: ” Le ragioni già esposte al riguardo della legittimità della richiesta di accesso valgono anche a convalidare la domanda nei termini più generali di accertamento del diritto di informazione del sindacato legittimamente costituito e riconosciuto, ma non in possesso dei requisiti di associazione più rappresentativa sul piano nazionale. Tali ragioni sono ulteriormente rafforzate dalla constatazione che le richieste non riguardano l’esercizio delle competenze contrattuali riservate alle associazioni sindacali più rappresentative e dunque non può considerarsi adeguatamente motivato e quindi legittimo il diniego dell’Amministrazione con il richiamo al diritto di informazione quale disciplinato per le associazioni più rappresentative.”;

Inoltre: “il diritto di informazione non può essere plausibilmente negato a qualsiasi sindacato legittimamente costituito e riconosciuto che ne faccia richiesta.”.
Ma, il Consiglio di Stato si spinge oltre.
In sostanza, ritiene, proprio per fugare ogni dubbio , che nel caso specifico v1 e una istanza del Sindacato che può, comunque, essere qualificata come richiesta di accesso agli atti.

Infatti, la domanda formulata da questa organizzazione sindacale va, comunque, considerata come legittima domanda di accesso agli atti, non mancando alcuno dei presupposti sostanziali richiesti dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 , che impone alle Pubbliche Amministrazioni di aprire i propri archivi a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati documenti in nome dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

Infatti:
a) la richiesta della documentazione è stata rivolta reiteratamente alla Pubblica Amministrazione competente;
b) la domanda proviene da un soggetto pienamente legittimato ad avanzarla FSI-USAE (operante su tutto il territorio Nazionale);
c) tale informazione è detenuta o formata dalla Amministrazione a cui è stata rivolta la richiesta;
e) la documentazione coincide con quella che rientra nei diritti di informazione delle organizzazioni sindacali;

Ciò dimostra che, anche se dovesse essere ritenuto insussistente (cosa non tanto ovvia stante alle pronunce richiamate sopra) il diritto della FSI-USAE, comunque la richiesta è sicuramente una normalissima “richiesta di accesso agli atti” cui nessuna Amministrazione può esimersi.

Per cui reiteriamo la richiesta di avere comunicazione del provvedimento richiesto. Nell’attesa Le porgo i più cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale Quadri Direttivi Comparto Funzioni Centrali – FSI-USAE
Renato La Manna
renatogiuseppe.lamanna@virgilio.it