Al Sottosegretario Ferraresi,
Onorevole Sottosegretario, a seguito dell’incontro tenutosi presso il suo ufficio in data 12 novembre 2018, chiedo cortese riscontro definitivo dell’istanza sotto riportata, ribadendo la piena legittimità degli scriventi ad essere immessi nella qualifica di Funzionario Giudiziario, sulla base delle seguenti motivazioni sintetiche: la ratio ispiratrice dell’art. 21 quarter della legge 132/2015,
fondamento della citata selezione, è, come indicato dalla stessa norma, sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del CCNI 2010.
Il bando, emesso difformità del principio ispiratore dell’Art 21 quarter ut supra, e le decisioni conseguentemente assunte dalla Commissione, hanno prodotto come conseguenza la esclusione dei Cancellieri in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno (laurea), il tutto in palese violazione delle disposizioni degli artt. 14 e 15 citati, nella parte in cui i medesimi stabiliscono testualmente “Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 , B2, B3 e B3S in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni”; tale è la posizione dei miei rappresentati, posizioni economiche ex B3 e ex B3S e possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ai quali non solo è stato precluso l’accesso all’area III dall’interno, ma anche quello dall’esterno, in quanto I restanti posti (pari al 50% del totale dei posti messi a concorso) sono stati riservati all’esaurimento di graduatorie in essere per altre tipologie contrattuali .
Appare in tal modo del tutto manifesta la illegittimità della esclusione dei miei rappresentati ad opera della Commissione esaminatrice, e conseguente inclusione dei medesimi nell’elenco “C”, poi recepito dal PDG n. 6820 del 26 luglio 2017.
Copiosa giurisprudenza di primo e secondo grado ha censurato la violazione degli artt. 14 e 15 citati, dalla quale poi è conseguita la norma, l’art. 21 quarter, volta a sanare tali violazioni.
L’eguaglianza di trattamento dei cittadini nell’accesso dall’esterno e dall’interno alle procedure concorsuali è poi confermata dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e da tutta la contrattazione nazionale e decentrata e non risulta essere in contrasto con l’art 21 quarter ut supra.
L’illegittimità delle esclusioni trova ancor più fondamento nei provvedimenti del Ministero della Giustizia di riconoscimento dell’anzianità giuridica dalla prima data di immissione in possesso nella qualifica equivalente, ovvero tutti da data ampiamente anteriore al 14 novembre 2009 ex art 21 quarter, da un minimo di 7 ad un massimo di oltre 30 anni di servizio qualificato.
Il riconoscimento dell’anzianità giuridica a seguito di mobilità ex art. 30 D. Lgs.vo 165/2001 è stato ripetutamente confermato dalla Corte di cassazione, da ultima la sentenza n. 8446 del 28 aprile 2016, nella cui pronuncia si è stabilito, in sintesi, che il “passaggio diretto”, di cui all’art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicché detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione della anzianità, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che decorre, pertanto dalla data di immissione in possesso della qualifica equivalente.
Le chiedo, pertanto, a nome dei miei rappresentati di annullare in via gerarchica il PDG 6820 del 26 luglio 2017 nella parte in cui esclude il sottoscritto ed i colleghi inserendoli nell’elenco “C” e immettendo conseguentemente gli stessi nella graduatoria generale allegato “A” con il conseguente ricalcolo del punteggio relativo all’anzianità di servizio anche alla luce delle considerazioni suesposte.
Cordialità Alessandro Ronda
Componente Coordinamento Nazionale Giustizia
F.C. FSI – USAE
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cell. 329.3927685