Fino al 14 settembre per i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni; fino al 15 ottobre per i lavoratori c.d. fragili o disabili e per quelli che hanno nel proprio nucleo familiare una persona disabile grave. È quanto stabilisce il decreto legge n. 83/2020
La prima proroga è dell’art. 90, comma 1, del dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020. Pertanto, fino al 14 settembre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa è compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
La seconda proroga, fino al 15 ottobre, è dell’art. 90, comma 2, del dl n. 34/2020 e dell’art. 39 del dl n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, hanno diritto al lavoro agile:
- anche in assenza di accordi individuali, a patto che tale modalità di svolgimento dell’attività sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, i lavoratori che sono maggiormente esposti al rischio contagio del Covid, da valutazione del medico di fabbrica, in ragione dell’età o condizione di rischio (c.d. lavoratori «fragili»);
- a patto che tale modalità di svolgimento dell’attività sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, i lavoratori disabili gravi e quelli che hanno nel proprio nucleo familiare una persona disabile grave.