Oggetto: la rotazione dei dirigenti nella Pubblica Amministrazione.

La rotazione del personale all’interno della Pubblica Amministrazione è stata introdotta, come
misura di prevenzione della corruzione, dalla legge n. 190 del 2012.
In particolare, l’articolo 1 assegna all’ANAC all’ANAC1 il compito di stabilire i “ criteri per assicurare la
rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare
sovrapposizi oni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche
esterni”.
Va chiarito che benché la norma faccia riferimento esplicito ai dirigenti, l’ANAC ha sempre fornito
una interpretazione estensiva, nel senso che la rotazione or dinaria deve interessare tutti i dipendenti
di ruolo titolari di posizione organizzativa ed i dipendenti cui sono conferiti incarichi di
responsabilità di servizio e/o di procedimento che possono, con il proprio comportamento illecito,
incidere sul risulta to dell’azione amministrativa.
La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare
il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione
amministrativa, conseguenti alla per manenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo
ruolo o funzione. La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere
o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito illecito2
Nonostante la norma sia in vigor
e da quasi un decennio, in molte amministrazioni essa non trova
puntuale applicazione, e non di rado si verifica che i dirigenti permangano alla direzione di uffici
anche molto importanti per periodi molto lunghi: si precisa che la rotazione è prevista all o scadere
di un incarico triennale, rinnovabile per una sola volta, quindi al massimo dopo sei anni.

E’ indubbio che la normativa in esame, sebbene nata per prevenire fenomeni corruttivi, operi in un
senso più ampio, andando cioè contrastare quella che potremmo definire una sorta di
“personalizzazione” di un incarico o di una posizione assegnata all’interno
E’ il caso che riguarda, come ci è stato più volte segnalato, il delicatissimo panorama penitenziario,
ove ruoli apicali come quelli di Direttore di Ufficio Superiore, Direttore Penitenziario e del
Comandante di reparto, a volte rimangono in capo agli stessi dirigenti per periodi molto lunghi.
Chiariamo subito che ciò non significa che in questi contesti si siano verificati o pot ranno verificarsi,
per forza di cose, fenomeni corruttivi o dinamiche di malaffare: più semplicemente, osserviamo che
una permanenza prolungata in posizioni caratterizzate da un elevato grado di potere decisionale,
può determinare il sedimentarsi di rappor ti interpersonali e di dinamiche relazionali, sia positive che
negative, assolutamente non opportuni.
Crediamo pertanto che sia necessario il richiamo ad una puntuale osservanza della normativa in
argomento in senso generale, ma ancor di più in quei cont esti, come quello esemplificato sopra,
caratterizzati da una elevata complessità.
Si ringrazia per l’attenzione, e si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
347.0662930
fsi.funzionicentrali@usaenet.org